
Tale norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione.
Fondamentale è l'obbligo (Art. 80 comma 2) per il datore di lavoro di eseguire una valutazione dei rischi, tenendo in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi diprotezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre leprocedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezzaraggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1 dell' articolo 80 D. Lgs 81/2008.
Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, in caso di violazione degli obblighi sopraccitati, sono particolarmente severe: la pena è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 €.
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